Un po’ di normativa… la legge che disciplina la professione dell’agente immobiliare… Parte 1
Dobbiamo partire dal 1913, dove con LA LEGGE 20 marzo 1913 N.272 fu istituita la figura del mediatore e relativo ruolo speciale tenuto dalle Camere di Commercio.
NEL 1942 nuove normative prevedono che per esercitare la professione del mediatore non occorreva la necessità di alcun titolo, ne di iscrizioni ad Albi o Ruoli.
Successivamente CON LA LEGGE 21 MARZO 1958 N.253 viene introdotto l’obbligo di iscrizione al Ruolo per i mediatori che intendono svolgere la mediazione in modo continuativo e quindi come attività principale e professionale con il rispetto del solo requisito della MORALITA’, mentre chi esercita in modo occasionale e saltuario non ha l’obbligo di iscrizione.
Mentre con la legge 3 febbraio 1989 n.39 vengono dettate regole più RIGOROSE e a tutt’oggi rappresenta la più organica normativa dell’attività di mediazione che è andata sì a modificare ed integrare quella precedente n.253 del 58, ma in sostanza ha sostituito la stessa con una nuova, ispirata appunto a principi differenti e più rigorosi per l’esercizio dell’attività come:
– aggiunta del requisito della professionalità oltre a quello morale già esistente
– aver conseguito un titolo di studio con indirizzo commerciale o giuridico
– pone fine all’esercizio dell’attività in modo occasionale e quindi anche colui che svolge la professione saltuariamente ha l’obbligo di iscrizione al ruolo presso la camera di commercio competente
DA FARE UNA PRECISAZIONE IN TERMINE DI ESAME, CON LA 39/89 POTEVANO AUTOMATICAMENTE ISCRIVERSI AL RUOLO COLORO CHE AVEVANO UN DIPLOMA CON INDIRIZZO COMMERCIALE E PER CHI AVEVA LA LAUREA CON INDIRIZZO GIURIDICHE E COMMERCIALI
Mentre con la legge 5 marzo 2001 n.57 si hanno altre importanti e sostanziali modificazioni alla legge 3 febbraio 1989 n.39 come:
– innalzamento del titolo di studio, dove bisogna aver conseguito un diploma di scuola secondaria di secondo grado
– frequentare un corso di formazione e superare un esame diretto ad accertare l’attitudine e la capacità professionale dell’aspirante in relazione al ramo di mediazione prescelto
– prestare idonea garanzia assicurativa obbligatoria a copertura dei rischi professionali e a tutela dei clienti
– incompatibilità dell’attività di mediazione con l’esercizio di attività imprenditoriali e professionali escluse quelle di mediazione comunque esercitate
– incompatibilità con attività svolte in qualità di dipendente da persone, società o enti, privati e pubblici ad esclusione delle imprese di mediazione
Infine con il decreto legislativo del 26 marzo 2010 n. 59 entrato in vigore il 12 maggio del 2012 viene definitivamente abrogato il ruolo di cui all’articolo 2 della legge 3 febbraio 189 n.39 specificando che non vi è alcuna modifica sostanziale ma solamente procedurale, nel senso che l’attività di mediazione esiste ancora e non è stata liberalizzata tale professione. La differenza sostanziale sta nell’iscrizione al registro delle imprese e nel REA
E’ IL CASO DUNQUE DI ANALIZZARE LA NORMATIVA CHE ANCORA OGGI VIENE DEFINITA COME LA PIU’ ORGANICA DELL’ ATTIVITA’ DI MEDIAZIONE
Semplicemente la L. 39/89 prevedeva che chi svolgesse attività di mediazione fosse iscritto al ruolo che si teneva presso la camera di commercio del comune di residenza, inoltre aveva per l’appunto aggiunto il requisito della professionalità oltre a quello della moralità precedentemente richiesto dalla L. 21 MARZO DEL 1958 N.253 ed inoltre aver conseguito e terminato un corso di formazione per poter poi sostenere l’esame di idoneità per verificare l’attitudine e la preparazione del candidato ad esercitare questa professione ma solamente per chi non aveva indirizzo commerciale con diploma o laurea o laurea in indirizzo giuridico.
Per quanto riguarda invece la licenza del titolo di studio da avere era richiesto un titolo di studio superiore con indirizzo giuridico o commerciale che permetteva di non sostenere l’esame
Sì verifica dunque un sostanziale cambiamento nei requisiti, nel titolo di studio, nel superamento di un esame successivamente alla frequentazione di un corso preparatorio, in modo da valorizzare e allo stesso tempo dare una tutela maggiore ai clienti.
San Leonardo Studio Immobiliare
