La fase della trattativa… attenzione a non perdere tempo!
Ci sono alcuni contratti che si perfezionano velocemente, non appena si raggiunge l’intesa delle parti a contrarre, mentre alcuni altri contratti richiedono COMPLESSE ED ESTENUANTI TRATTATIVE.
Ci troviamo nella fase PRE-CONTRATTUALE
Le parti si studiano, cercando di negoziare un assetto contrattuale conveniente, siamo in FASE DI TRATTATIVA.
In questa fase si è liberi di entrare, non essendoci un vincolo tra le parti, contrariamente a quando invece le parti concludono un contratto, un preliminare di compravendita, dove si obbligano reciprocamente a stipularne uno di nuovo, l’atto definitivo di compravendita.
Non c’è nulla di scritto, non una proposta, non un preliminare, le parti non sono vincolate e dunque decideranno se proseguire o meno nella fase successiva oppure ritirarsi dalla trattativa. Ma prestiamo attenzione, perchè un aspetto molto importante e da non sottovalutare in questa situazione viene regolata dall’articolo 1337 del codice civile, dove le parti nello svolgimento delle trattative e nella formazione del contratto, devono comportarsi secondo BUONA FEDE.
COSA INTENDIAMO PER BUONA FEDE?
Significa che le parti devono approcciarsi alla fase della trattativa con un serio intento a contrarre. Il cliente non può iniziare una trattativa non avendo alcun interesse nel portare a termine la trattativa iniziata.
Si potrebbe incorrere in una responsabilità pre-contrattuale, una responsabilità che nasce prima di un accordo, perchè diversamente parleremo di una responsabilità contrattuale.
Il cliente che ha iniziato dunque una trattativa senza alcun interesse, intento, nel portare a termine la trattativa iniziata, potrebbe incappare in questa responsabilità, e quindi dover risarcire un danno causato,danni risarcibili che sono riconosciuti nei limiti del così detto “INTERESSE NEGATIVO”.
La parte che aveva l’interesse, la buona fede di proseguire nella trattativa, si troverebbe in quella situazione dove molto probabilmente avrebbe preferito che quella trattativa non avesse mai avuto inizio, ma potrebbe almeno essere risarcita del danno:
> nelle spese sostenute durante la trattativa
> per le perdute occasioni di poter concludere un altro contratto
> per l’attività sprecata nella trattativa stessa
E’ importante capire chi abbiamo davanti a noi, se esiste una reale motivazione che ha spinto il cliente a intavolare quella trattativa… Risparmia il tuo tempo con un professionista, affidati allo Studio San Leonardo
San Leonardo Studio Immobiliare
scopri nel prossimo articolo I dettagli da sapere SUL CONTRATTO PRELIMINARE DI COMPRAVENDITA
